OCC. ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COA DI PESARO
REFERENTE DAL 16/02/2024 AVV. ANTONIO SECLI' delibera del 16022024
NUOVO REGOLAMENTO DELIBERA DEL COA DEL 01072024
NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA DECRETO LEGISLATIVO 12/01/2019 N. 14
MODULISTICA
PRIVACY DOWNLOAD
- CONTRIBUTO una tantum € 400,00 da versare su Riviera Banca sede di Pesaro centro - IBAN IT72H0899513303000000204690 - causale ( nome dell'istante)
inviare l'istanza, la liberatoria privacy e la copia del versamento di € 400,00 a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Altri dati
ORGANIGRAMMA OCC del COA DI PESARO
- modello di convenzione di negoziazione assistita "standard"
- modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
- modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di famiglia
| REGOLAMENTO | Download |
| ALLEGATO A - MODELLO DI RICORSO DI PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE | Download |
| ALLEGATO B - MODELLO DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE | Download |
| PARERI |
COSTI: € 10,00 (spese di segreteria) da versare al momento della richiesta sia del ricorso ( All A) che del Parere ( All B) su IBAN IT29M0899513303000000203205 RIVIERA BANCA - SEDE PESARO CENTRO e da allegare (ricevuta) alla istanza 2 % DELL'IMPORTO VIDIMATO comprensivo delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali, a carico dell'istante; 1% DELL'IMPORTO VIDIMATO comprensivo delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali, a carico dell'istante, per l’attività relativa all’ammissione al passivo di un fallimento o per l’attività svolta dal difensore d’ufficio. |
| TENTATIVO DI CONCILIAZIONE |
COSTI: 2% DELLA SOMMA EVENTUALMENTE CONCILIATA comprensivi delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali, a carico delle parti in solido; 30 € A CARICO DELLA PARTE ISTANTE IN CASO di mancata conciliazione per ogni incontro. |
| PARERI E RICORSO DI PREVENZIONE | L'istanza di parere o ricorso in prevenzione deve essere richiesta inviando il fascicolo (comprensivo dell'Allegato A o B e del contributo di € 10,00 ) al seguente indirizzo di posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
| ATTENZIONE !!! | L'ISTANZA DI VIDIMAZIONE COMPRENSIVA DEGLI ALLEGATI DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA |
Il ricorso in prevenzione precede la fase della vidimazione della parcella (su parere del Consiglio dell'Ordine) e avviene come segue:
In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinchè esperisca un tentativo di conciliazione tra le parti atto ad evitare il parere di congruità della parcella a cui segue, di prassi l'istanza di decreto ingiuntivo.
Con l’opinamento gli iscritti all’Ordine, possono richiedere, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all’attività di assistenza giudiziale.
Con delibera del 12 Giugno 2020 il Consiglio dell’Ordine ha approvato il nuovo “Regolamento sul parere di congruità e liquidazione dei compensi dei professionisti e sul tentativo di conciliazione tra i professionisti e clienti”, con l’intento di migliorare il servizio di liquidazione della nota ai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati di Pesaro e nell’Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio.
Con il regolamento sono stati approvati due modelli, che potranno essere reperiti nella pagina del sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati dedicata all’opinamento parcelle.
Trattasi dei seguenti modelli:
Allegato A: Modello di ricorso in prevenzione. - Modello per tentativo di conciliazione di cui all’art. 13, comma 9, della L. 31/12/2012 n. 247.
Allegato B: Modello obbligatorio, da allegare alla parcella e all’istanza di parere di congruità dei compensi professionali.
Questo secondo modello, l’allegato B, costituisce una guida pratica alla redazione dell’istanza (art. 2 del regolamento), e se debitamente compilato, contiene tutte le informazioni utili e necessarie per la liquidazione della parcella.
Se dall’espletamento del tentativo di conciliazione si perviene a un accordo sul compenso, il relativo verbale di conciliazione “depositato presso la cancelleria del tribunale … ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula …”. (Art. 29 comma 1 lett. l) della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Si consiglia, peraltro, di procedere alla redazione delle parcelle che si concludano con il riepilogo delle competenze principali richieste, e in particolare:
| DM 127/2004 |
| Diritti |
| Onorari |
| Spese generali 12,50% |
| Spese ed esborsi esenti |
| ex art. 15 DPR 633/1972 |
| TOTALE |
| DM 127/2004 |
| Competenze |
| Spese ed esborsi esenti |
| ex art. 15 DPR 633/1972 |
| TOTALE |
| DM 55/2014 |
| Competenze |
| Spese forfetarie 15% |
| Spese ed esborsi esenti |
| ex art. 15 DPR 633/1972 |
| TOTALE |
In merito al rimborso delle spese generali, deve rammentarsi che tale voce era prevista nel sistema della tariffa forense. L’ultimo decreto in materia, il Decreto Ministro della Giustizia n. 127/2004, lo prevedeva all’art. 14 in misura pari al 12,5% dei diritti ed onorari.
Il successivo DM n. 140 del 2012, in vigore dal 23/8/2012 fino il 2/4/2014, non disponeva nulla al riguardo delle spese generali, che pertanto dovevano ritenersi comprese nei compensi previsti nel decreto.
Il comma 10 dell’art. 13 della L. 31/12/2012 n. 247 ha reintrodotto l’obbligo del rimborso delle spese generali, statuendo che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.
Il Decreto attuativo di tale norma, e cioè il DM n. 55/2014, ha fissato tale rimborso nella misura del 15%, che pertanto dovrà applicarsi a tutte le liquidazioni giudiziali successive all’entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè a partire dal 3 aprile 2014.
In base a costante orientamento giurisprudenziale, il rimborso delle spese forfetarie deve essere liquidato dal Giudice, a carico del soccombente, anche in assenza di specifica domanda della parte che ha vinto la causa.
Nella liquidazione della parcella a carico del cliente, invece, l’Avvocato dovrà farne espressa domanda, poiché il Giudice non può sostituirsi alle richieste dell’interessato e liquidare una somma maggiore rispetto a quella richiesta (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27/08/2015 n. 17212).
Inoltre, secondo pronunce della Cassazione, “il rimborso delle spese generali (nella specie richiesto ai sensi dell'articolo 14 della tariffa professionale, approvata con Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, e dovuto nella misura del 12,5%) spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza”. (Cass. Civ., Sez. II, 20 agosto 2015, n. 17046). Il rimborso delle spese generali all'avvocato, pertanto, è dovuto al soccombente anche se di tale voce non ve ne sia riferimento nella sentenza. La liquidazione di tale voce è dovuta automaticamente perché trova il suo titolo e misura nella legge stessa, come l’Iva e il contributo previdenziale.
L’automatismo del rimborso delle spese generali e/o forfetarie è stato reintrodotto nel menzionato comma 10 dell’art. 13 della L. 31/12/2012 n. 247: “all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, … una somma per il rimborso delle spese forfetarie,”. Ed è previsto anche dall’art. 2 comma 2 del DM n. 55/2014: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, …”
La Commissione Opinamento Parcelle.
Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della mediazione civile, che si affianca alla riforma del processo civile e al programma di digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause; l’obiettivo principale della riforma è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (oggi non oltre 3 mesi) e costi molto contenuti e certi.
La mediazione civile è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati (l’assistenza di un legale è obbligatoria quando la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio e consigliata negli altri casi), si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare una soluzione conveniente per entrambe. La mediazione costituisce la migliore e unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.
Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:
La mediazione civile, esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (clausole compromissorie).
Se il contratto fra le parti o lo statuto societario prevedono una clausola compromissoria di mediazione, con la quale le parti si impegnano, nel caso di controversie, a esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.
Gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare con ordinanza le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l’utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti.
Anche in questo caso la mediazione è condizione di procedibilità per il giudizio.
Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.
Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.
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