( sono gli iscritti al Registro dei Praticanti Semplici posteriormente al 3.6.2016 )
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Regolamento Pratica Forense - DM n. 70 del 17.03.2016
Estratto verbale 26.2.2024 - Regolamento pratica forense (L. n. 247/2012 e D.M. n. 70/2016)
Convenzione per lo svolgimento della Pratica Forense artt. 37, d.l. 98/2011 e 41, l. 247/2012
Convenzione Ordine e Università degli Studi di Urbino Carlo Bò (anticipazione pratica forense)
Convenzione Ordine e Università Luiss Guido Carli (anticipazione pratica forense)
Artt. 81 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002, n. 115.
− L’Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro che intenda essere inserito negli elenchi menzionati, dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine nella quale, oltre alle generalità e recapito del richiedente, devono essere contenuti:
• La dichiarazione di attitudine ed esperienza professionale specifica nelle aree di competenza del diritto civile e di volontaria giurisdizione, del diritto penale, del diritto amministrativo, del diritto contabile, del diritto tributario, per la quale o per le quali si richiede l'iscrizione.
• l’indicazione della materia o delle aree di competenza per cui si richiede l'iscrizione distinguendo tra procedimenti Civili (e di Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza), Penali, Amministrativi, Contabili, Tributari.
• La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
• La dichiarazione di essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 2 anni.
• La data e la sottoscrizione personale.
− Per agevolare l’istruttoria da parte del Consiglio dell’Ordine e la verifica delle “attitudini ed esperienza professionale specifica …” maturate nella materia o aree prescelte, l’Avvocato richiedente l’inserimento deve allegare i seguenti atti e documenti:
• almeno 6(sei) verbali di udienze civili, di volontaria giurisdizione e penali, che si riferiscono ad altrettante differenti cause e procedimenti alle quali abbia partecipato come difensore negli ultimi due anni.
• almeno 3(tre) verbali di udienza, oppure atti redatti personalmente, o sentenze di autorità giudiziaria amministrativa, tributaria e contabile dalle quali risulti come difensore negli ultimi due anni.
− Per l’inserimento negli elenchi dei processi penali, se il richiedente fosse già iscritto all'elenco dei difensori d'ufficio di cui all'art 97 c.2 c.p.p., è sufficiente solo l’attestazione di detta iscrizione.
− L’inserimento negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è deliberata dal Consiglio dell’Ordine il quale, nel valutare la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, può chiedere gli opportuni chiarimenti e/o convocare il richiedente.
− L’Albo viene rinnovato ogni due mesi.
L'ART 17 comma 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dispone che “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.
Con delibera del Consiglio dell’Ordine del 16 novembre 2016, è stato disposto che il soggetto che intende avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, deve presentare, in sede di mediazione, il provvedimento di ammissione ottenuto dal Consiglio dell’Ordine per l’eventuale causa di merito. Pertanto, l’interessato dovrà attenersi a quanto previsto dalle normativa applicabile al “Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo e tributario” e presentare l’istanza corredata dalla documentazione elencata nelle linee guida previste per questi processi.
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Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco Unico Nazionale
Turni trimestre aprile-giugno 2026
Avviso telefonico di nomina quale difensore di ufficio e richiesta d'assenso all'elezione di domicilio ec art. 162 co 4 bis cpp
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Si rammenta agli interessati che è sempre possibile depositare le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in formato cartaceo presso la Segreteria dell'Ordine o a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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