ELENCO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

elenco praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo

( sono gli  iscritti al Registro dei Praticanti Semplici posteriormente al 3.6.2016 )

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Domanda di inserimento nell’elenco degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato

Leggi e regolamenti

Artt. 81 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002, n. 115.

  1. La legge in materia di “l’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” (art. 81 DPR N. 115/2002), stabilisce che:
    1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
    2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
    a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
    b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
    c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
    3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
    4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Domanda di inserimento negli elenchi. Linee guida.

  • − Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro sono istituiti cinque “Elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” in relazione alle differenti aree di competenza professionale e materie del diritto. In particolare, sono stati istituiti gli elenchi nelle materie del diritto civile, penale, amministrativo, contabile e tributario. L’elenco nella materia del diritto civile, include quella nei procedimenti di volontaria giurisdizione, oltre a quella dei processi del diritto del lavoro e previdenziale.

    L’Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro che intenda essere inserito negli elenchi menzionati, dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine nella quale, oltre alle generalità e recapito del richiedente, devono essere contenuti:
    • La dichiarazione di attitudine ed esperienza professionale specifica nelle aree di competenza del diritto civile e di volontaria giurisdizione, del diritto penale, del diritto amministrativo, del diritto contabile, del diritto tributario, per la quale o per le quali si richiede l'iscrizione.
    • l’indicazione della materia o delle aree di competenza per cui si richiede l'iscrizione distinguendo tra procedimenti Civili (e di Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza), Penali, Amministrativi, Contabili, Tributari.
    • La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
    • La dichiarazione di essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 2 anni.
    • La data e la sottoscrizione personale.

    − Per agevolare l’istruttoria da parte del Consiglio dell’Ordine e la verifica delle “attitudini ed esperienza professionale specifica …” maturate nella materia o aree prescelte, l’Avvocato richiedente l’inserimento deve allegare i seguenti atti e documenti:
    • almeno 6(sei) verbali di udienze civili, di volontaria giurisdizione e penali, che si riferiscono ad altrettante differenti cause e procedimenti alle quali abbia partecipato come difensore negli ultimi due anni.
    • almeno 3(tre) verbali di udienza, oppure atti redatti personalmente, o sentenze di autorità giudiziaria amministrativa, tributaria e contabile dalle quali risulti come difensore negli ultimi due anni.

    − Per l’inserimento negli elenchi dei processi penali, se il richiedente fosse già iscritto all'elenco dei difensori d'ufficio di cui all'art 97 c.2 c.p.p., è sufficiente solo l’attestazione di detta iscrizione.

    − L’inserimento negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è deliberata dal Consiglio dell’Ordine il quale, nel valutare la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, può chiedere gli opportuni chiarimenti e/o convocare il richiedente.

    − L’Albo viene rinnovato ogni due mesi.

    Scarica l’apposito Modello di domanda

    Scarica l’apposito Modello di domanda (editabile)

Patrocinio nella mediazione obbligatoria

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - la mediazione obbligatoria

L'ART 17 comma 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dispone che “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.
Con delibera del Consiglio dell’Ordine del 16 novembre 2016, è stato disposto che il soggetto che intende avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, deve presentare, in sede di mediazione, il provvedimento di ammissione ottenuto dal Consiglio dell’Ordine per l’eventuale causa di merito. Pertanto, l’interessato dovrà attenersi a quanto previsto dalle normativa applicabile al “Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo e tributario” e presentare l’istanza corredata dalla documentazione elencata nelle linee guida previste per questi processi.

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Patrocinio civile, amministrativo, tributario e contabile

Per depositare una istanza on line QUI

Si rammenta agli interessati che è sempre possibile depositare le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in formato cartaceo presso la Segreteria dell'Ordine o a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, è stato pubblicato il decreto 22 aprile 2025 del Ministero della Giustizia, con cui è stato aggiornato (a € 13.659,64) l'importo delle condizioni reddituali previste dal Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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Lista Gratuito Patrocinio Amministrativo
Lista Gratuito Patrocinio Tributario

 

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