Care Colleghe e Cari Colleghi,
abbiamo realizzato un tutorial di base, che illustra l'installazione e l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams per le udienze civili da remoto.
Buona visione e buon lavoro!
Care Colleghe Cari Colleghi, viste le indicazioni operative del CNF per gli Organismi di Mediazione Forense nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto del COVID-19 in seguito all’adozione del D.L. “Cura Italia”, ed evidenziato che “il D.L. n. 18/2020 non sospende in generale i termini di prescrizione o decadenza dei diritti”, si ribadisce che, come già comunicato in data 4 marzo u.s.,la ricezione delle istanze inviate via PEC avverrà regolarmente.
Il Presidente Avvocato Cinzia Fenici
RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE
Il decreto ha introdotto alcuni vincoli per le società di assicurazioni PERTANTO OGNI ASSICURAZIONE DOVRA' ESSERE ADEGUATA al decreto ed esattamente prevedere:
-La Postuma decennale; (sono previsti 10 anni di copertura postuma dopo la pensione o la morte dell’assicurato);
-La Responsabilità solidale; L’avvocato è coperto in caso di danno plurimo (derivante da più professionisti); in questo frangente è l’assicurazione che eventualmente fa rivalsa nei confronti delle altre compagnie, l’assicurato resta comunque totalmente coperto;
-La Retroattività illimitata; l’assicurazione copre illimitatamente negli anni dal danno che può essere contestato all’avvocato in qualsiasi momento; ciò che fa fede non è quando lo stesso si è verificato ma quando avviene la richiesta del danno; la stessa deve coincidere o essere posteriore alla data di stipula assicurativa;
-La Rinuncia al diritto di recesso; in caso di sinistro la compagnia assicurativa, laddove ha già coperto un assicurato per un danno, non può esimersi dall’assicurarlo di nuovo.
Ogni Assicurato DEVE PERIODICAMENTE COMUNICARE AL PROPRIO COA gli estremi della propria assicurazione : N. DI POLIZZA/COMPAGNIA ASSICURATIVA/DATA DI STIPULA (SCADENZA) /MASSIMALE ASSICURATO.
Ogni COA deve pubblicare sul proprio SITO i dati assicurativi di ciascun Iscritto .
Ordine Avvocati Pesaro
Si comunica quanto segue:
il dl 87/2018 ha escluso dallo split payment tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte sia a titolo d’acconto che a titolo d’imposta.
Attenzione quindi alla data di emissione della fattura perché il professionista che emette fattura con ritenuta d’acconto nei confronti della pubblica amministrazione non deve più indicare “scissione dei pagamenti” e chi riceve la fattura al momento del pagamento deve trattenere la ritenuta d’acconto ma deve versare al professionista l’IVA.
Il DL 87/2018 è entrato in vigore dal 14/07/2018
Gli uffici della segreteria sono aperti
al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tel. +39 0721 30921
Tel. +39 0721 379180 - Mediazione