1.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati istituisce lo Sportello volto a fornire alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'Ordine degli Avvocati, una prima consulenza legale, in fase precontenziosa o comunque stragiudiziale, oltre ad informazioni e orientamenti per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso al servizio della Giustizia. A titolo esemplificativo: procedure percorribili, tempi prevedibili, prassi giudiziali locali, forme di definizione alternative, procedure di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elenco dei professionisti iscritti all’ordine e tra questi di quelli abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
2.1 Al servizio possono accedere tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari, in condizioni di disagio economico. L’accesso è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo Sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi di Legge.
2.2 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati determina le modalità per I'accesso al servizio e per I' accertamento del requisito di reddito per I'accesso medesimo. La prenotazione e l'accertamento del reddito potrà avvenire anche a mezzo delle circoscrizioni comunali e/o degli assistenti sociali e/o delle associazioni di consumatori.
2.3 Il servizio prestato dallo Sportello per le persone in condizione di disagio economico viene reso presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nei giorni e nelle ore indicati dallo Stesso.
3.1 Il servizio viene reso da Avvocati prescelti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, i quali non potranno in alcun caso assumere incarico alcuno dalla persona che acceda allo Sportello, né indicare legali ai quali affidare l’incarico.
4.1 Il C.d.O.A. entro il mese di marzo di ogni anno provvede alla formazione dell’elenco degli avvocati abilitati a prestare il servizio, designandoli tra coloro che avranno presentato relativa domanda entro il mese di gennaio del medesimo anno.
4.2 Potranno far parte del detto elenco gli avvocati iscritti all’Ordine di Pesaro che siano in regola con il pagamento del contributo annuale, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi tre anni e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.
Per favorire l’accesso allo Sportello il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà stipulare opportuni protocolli con gli Enti pubblici territoriali, e con le Associazioni di Cittadini e Consumatori.
La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.