Sportello per le persone in condizioni di disagio economico: regolamento


  1. Oggetto e scopo

    1.1 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati istituisce lo Sportello volto a fornire alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'Ordine degli Avvocati, una prima consulenza legale, in fase precontenziosa o comunque stragiudiziale, oltre ad informazioni e orientamenti per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso al servizio della Giustizia. A titolo esemplificativo: procedure percorribili, tempi prevedibili, prassi giudiziali locali, forme di definizione alternative, procedure di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elenco dei professionisti iscritti all’ordine e tra questi di quelli abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

  2. Accesso al servizio

    2.1 Al servizio possono accedere tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari, in condizioni di disagio economico. L’accesso è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo Sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi di Legge.

    2.2 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati determina le modalità per I'accesso al servizio e per I' accertamento del requisito di reddito per I'accesso medesimo. La prenotazione e l'accertamento del reddito potrà avvenire anche a mezzo delle circoscrizioni comunali e/o degli assistenti sociali e/o delle associazioni di consumatori.

    2.3 Il servizio prestato dallo Sportello per le persone in condizione di disagio economico viene reso presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nei giorni e nelle ore indicati dallo Stesso.

  3. Divieto di assunzione di incarico per gli addetti al servizi

    3.1 Il servizio viene reso da Avvocati prescelti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, i quali non potranno in alcun caso assumere incarico alcuno dalla persona che acceda allo Sportello, né indicare legali ai quali affidare l’incarico.

  4. Elenco degli abilitati al servizio

    4.1 Il C.d.O.A. entro il mese di marzo di ogni anno provvede alla formazione dell’elenco degli avvocati abilitati a prestare il servizio, designandoli tra coloro che avranno presentato relativa domanda entro il mese di gennaio del medesimo anno.

    4.2 Potranno far parte del detto elenco gli avvocati iscritti all’Ordine di Pesaro che siano in regola con il pagamento del contributo annuale, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi tre anni e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

  5. Protocolli con enti pubblici territoriali e associazioni

    Per favorire l’accesso allo Sportello il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potrà stipulare opportuni protocolli con gli Enti pubblici territoriali, e con le Associazioni di Cittadini e Consumatori.

  6. Norma deontologica

    La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.


Sportello per il cittadino: regolamento


  1. Oggetto e scopo
    1.1. Presso il C.d.O.A. di Pesaro è costituito lo “Sportello del Cittadino”.
    1.2. Compito dello Sportello è fornire informazione e orientamento ai cittadini nell’accesso ai servizi legali ed al servizio giustizia in relazione a questioni di competenza dell’Ufficio di Pesaro.

  2. Accesso al servizio
    2.1. Al servizio possono accedere tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari.

  3. Servizi Erogati
    3.1. Le informazioni e l’orientamento forniti avranno per oggetto, in termini generali, i costi previsti dalle leggi vigenti per la fruizione del servizio giustizia, le previsioni della tariffa professionale forense, le procedure percorribili, i tempi prevedibili per le stesse, le prassi giudiziali locali, le forme di definizione alternative, le procedure di ammissione al gratuito patrocinio, l’elenco dei professionisti iscritti all’ordine e tra questi i professionisti abilitati al gratuito patrocinio.
    3.2. Il servizio prestato dallo sportello per il cittadino viene reso nei locali del C.d.O.A., nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso.

  4. Elenco degli abilitati al servizio
    4.1. Il C.d.O.A. entro il mese di marzo di ogni anno provvede alla formazione dell’ elenco degli avvocati abilitati a prestare il servizio, designandoli tra coloro che avranno presentato relativa domanda entro il mese di gennaio del medesimo anno.
    4.2. Potranno far parte del detto elenco gli avvocati iscritti all’Ordine di Pesaro che siano in regola con il pagamento del contributo annuale, che non abbiano riportato condanne disciplinari superiori alla censura negli ultimi tre anni e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

  5. Divieti
    È fatto divieto all’avvocato che presta il servizio di chiedere e ottenere compensi per le informazioni fornite, di assumere incarico alcuno dal cittadino che acceda allo sportello nei dodici mesi successivi all’accesso o di segnalare altri avvocati cui affidare l’incarico.

  6. Norma deontologica
    La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.

Servizio di conciliazione: regolamento


  1. Oggetto e scopo
    1.1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati istituisce il servizio di conciliazione volto a comporre stragiudizialmente conflitti che siano insorti tra Cittadini e Avvocati.
    1.2. Il servizio di conciliazione è riferito, in particolare, ad eventuali controversie, riguardanti Avvocati e Praticanti Avvocati, che siano iscritti all’Ordine, e relative a questioni attinenti diritti o interessi disponibili, quali quelle relative   a compensi professionali richiesti dall’Iscritto, e la cui soluzione extradisciplinare non comporti in alcun modo nocumento per il prestigio e l’immagine dell’Avvocatura.
    1.3. Il servizio viene prestato da Conciliatore avente la qualifica di Consigliere dell’Ordine designato a tale funzione dal Consiglio dell’Ordine.

  2. Procedimento di conciliazione.
    2.1. Il Conciliatore promuove il tentativo di conciliazione allorché il Consiglio dell’Ordine ne sia espressamente richiesto dall’Iscritto o dalla Parte Privata.
    2.2. La comparizione delle Parti avanti al Conciliatore avverrà presso la sede del Consiglio dell’Ordine.
    2.3. Dell’esito del tentativo di conciliazione viene redatto verbale, di cui viene rilasciata copia a ciascuna delle Parti.
    2.4. Nel caso di esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la Parte avente interesse può vincolare le dichiarazioni orali verbalizzate o le dichiarazioni scritte da essa rese, al disposto di cui all’art. 28 Codice Deontologico Forense, ove non direttamente applicabile.

  3. Assistenza della parte privata
    3.1. La Parte privata può farsi assistere da un avvocato per la comparizione avanti al Conciliatore.

  4. Divieti.
    4.1. Nel caso in cui l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione sia preceduto da un esame del merito della questione controversa, pur finalizzato al limitato compito del Conciliatore, quest’ultimo dovrà astenersi dal partecipare a qualsivoglia seguenti fase disciplinare o di valutazione di congruità della parcella, e non potrà assumere incarichi dalle parti.

  5. Norma deontologica
    La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.