Per la modulistica riguardante l'adesione e l'iscrizione al Patrocinio a spese dello Stato visionare la sezione MODULISTICA
Adeguamento dei limini di reddito per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (D.M. 20/01/2009) (vedi allegato)
E' un istituto che vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
artt. 74–89 e 119-136 Testo Unico spese giustizia D.P.R. 30.05.02 n. 115
Possono ottenere il gratuito patrocinio:
Il reddito IMPONIBILE dell'interessato non deve superare € 10.628,16 (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia ).
Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. ***
Si tiene conto solo del reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi
Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Vedi anche scheda Assegni da separazione e divorzio.
Tale tetto non deve essere preso in considerazione dalle vittime di alcuni crimini, per le quali l’ammissione al beneficio scatta a prescindere dalle possibilità economiche.
Il Dl 11/2009 ha infatti stabilito che la persona offesa dai reati di violenza sessuale, anche di gruppo, o il minore che subisce atti sessuali possono accedere al gratuito patrocinio “anche in deroga ai limiti di reddito“ previsti dal Dm Giustizia.
Con domanda (foglio aggiuntivo)in carta semplice che deve essere:
La domanda, deve contenere:
Alla domanda deve essere allegata la copia della dichiarazione dei redditi.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.
Se l'interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo.
La falsità o le omissioni contenute nell'autocertificazione relative alle condizioni di reddito sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,81 a € 1549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la revoca del beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
L'ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio del patrocinio gratuito per proporre impugnazione.
L' ammissione al beneficio produce come principali effetti:
Il compenso all'avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice, sentito il parere del consiglio dell'ordine, contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l'ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:
Se il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito
La decisione (sia quella del Consiglio dell'Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all'interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate.
Il direttore regionale delle entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni false, chiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.
Il giudice decide definitivamente sull'istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell'Ordine, unitamente al merito.
Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:
Il provvedimento che condanna alle spese la parte non ammessa al patrocinio che perde la causa stabilisce che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Lo Stato può esercitare rivalsa se la parte ammessa vince la causa e perciò si trova in condizioni di poter restituire allo Stato quello che è stato speso per lui:
Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari dalla parte avversa condannata alle spese nelle cause civili o nelle cause penali dove vi sia stata costituzione di parte civile.
Nessuno
*** Se una persona componente il nucleo familiare non abita più nella stessa residenza, occorre attivarsi presso il Comune per farne accertare il cambio di residenza o dichiarare l'irreperibilità. Analogamente nel caso di coniuge separato che non abbia trasferito la propria residenza.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario;
se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede;
se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il beneficio non è ammesso: